Premessa
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita
della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione
alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni
di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione
e dalla Convenzione internazionale sui diritti dellinfanzia e
con i principi generali dellordinamento italiano.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità
civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua
azione educativa sulla qualità delle relazioni docente studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche
attraverso leducazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati allevoluzione delle conoscenze
e allinserimento della vita attiva.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione,
di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco
di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età
e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale
e culturale (ex D.P.R. n.249/98).
Art. 1 - Orario settimanale delle attività didattiche
1. Lorario di inizio delle attività didattiche nei vari plessi,
sulla base del POF e a seguito intesa con gli Enti Locali, è così
definito:
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| Chiusi della Verna: |
08,20
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Chitignano:
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08,15
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Chiusi della Verna:
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08.30
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Corezzo:
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08,20
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Chiusi della Verna:
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08,30
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Rassina:
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08.20
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Corsalone:
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08,20
|
Corezzo:
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08,30
|
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Rassina:
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08,15
|
Corsalone:
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08,30
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Talla:
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08,00
|
Pieve a Socana:
|
08,15
|
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Rassina:
|
08,15
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||||
|
Talla:
|
08,30
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2. Lorario di chiusura delle attività didattiche viene definito
annualmente sulla base del POF e delle richieste di attività e
insegnamenti facoltativi opzionali da parte dellutenza.
3. Entro linizio dellanno scolastico lIstituto trasmetterà
lorario settimanale delle attività didattiche ai rispettivi Comuni,
in tempo utile affinché possano organizzare il trasporto scolastico
e predisporre nei vari plessi leventuale presenza di un vigile
urbano o personale ausiliario, allorario di entrata e uscita
degli alunni dalla scuola.
Art. 2 - Avvio dellanno scolastico e accoglienza degli alunni
1. Nella prima settimana di lezione, le scuole dellinfanzia dellIstituto,
e ove se ne ravvisi la necessità le scuole primarie, effettueranno
solo orario antimeridiano con compresenza del personale docente;
ciò al fine di favorire laccoglienza, linserimento e lintegrazione
di tutti gli alunni. Nel caso di alunni in situazioni particolari,
il Collegio Docenti, su istanza e progetto della rispettiva équipe
pedagogica, delibererà di attuare strategie mirate di inserimento
personalizzato.
2. Per le scuole dellinfanzia il periodo di inserimento continuerà
nella seconda settimana per i bambini di 3 anni. Dalla terza settimana
sarà effettuato lorario completo per tutti gli alunni, salvo
nei casi di alunni con particolari esigenze di inserimento, per
i quali potrà essere adottato un orario flessibile, sulla base
di quanto previsto dal progetto Accoglienza elaborato dalla
rispettiva équipe pedagogica.
Art. 3 Orario di ingresso degli alunni a scuola
1. Gli alunni hanno diritto di accedere alledificio scolastico
al suono della prima campanella, ovvero cinque minuti prima dellinizio
delle attività didattiche.
2. Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico dovranno
accedere alledificio scolastico al momento dellarrivo del mezzo.
Lorario di arrivo dei mezzi di trasporto scolastico, con quanto
segue in termini di assunzione di responsabilità di vigilanza
degli alunni, dovrà essere disciplinato annualmente da un accordo
stipulato tra gli Enti Locali e lIstituzione scolastica.
3. I genitori potranno chiedere lingresso anticipato - purché
per tempi brevi rispetto allinizio delle attività didattiche
- in casi di effettiva necessità, da documentare nellapposito
modulo fornito dalla Segreteria. Il dirigente scolastico valuterà
tali richieste e, sulla base delle risorse professionali assegnate
allIstituto, potrà accoglierle predisponendo adeguato servizio
di vigilanza, da affidare ai collaboratori scolastici o, dintesa
con gli Enti Locali, ad altro personale idoneo.
4. Tutti gli alunni che accederanno a scuola anticipatamente dovranno
attendere linizio delle lezioni in un locale predisposto, sotto
la vigilanza dei collaboratori scolastici o di altro personale
preposto.
5. Gli alunni della scuola dellinfanzia potranno accedere alledificio
scolastico entro unora e trenta minuti dallinizio delle attività
didattiche.
6. Gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado sono
tenuti al rispetto dellorario di inizio delle lezioni. Gli alunni
che giungeranno in ritardo saranno comunque ammessi a scuola,
ma il ritardo dovrà essere giustificato. Casi di ritardo abituale
dovranno essere segnalati dagli insegnanti al dirigente scolastico,
affinché possa procedere ad opportuni provvedimenti.
Art. 4 Modalità di ingresso degli alunni a scuola
1. LIstituzione scolastica si assume la responsabilità della
vigilanza degli alunni dal momento del loro ingresso nelledificio
scolastico.
2. Gli alunni della scuola dellinfanzia, della scuola primaria
e gli alunni diversamente abili dovranno essere consegnati direttamente
ad un collaboratore scolastico o a un docente, dai genitori o
da loro delegati oppure dal personale incaricato del trasporto
scolastico.
3. Su richiesta degli Enti Locali è possibile lintervento di
un collaboratore scolastico, per quanto riguarda laccompagnamento
degli alunni dalla fermata del mezzo di trasporto alledificio
scolastico, previo accordo tra le parti. Nel caso di mancato accordo,
in materia di responsabilità dell'istituzione scolastica, vige
quanto previsto sopra dal comma 1.
4. Gli alunni che giungeranno a scuola senza essere accompagnati
saranno comunque accolti; listituzione scolastica sarà ritenuta
responsabile solo dal momento dellingresso dellalunno nelledificio
scolastico.
Art. 5 Uscita degli alunni da scuola al termine delle attività
1. Per gli alunni che usufruiscono dei mezzi di trasporto scolastico,
l'istituzione scolastica declina ogni responsabilità per il viaggio
di ritorno dalla scuola alla rispettiva abitazione.
2. Per gli alunni che non si avvalgono del trasporto scolastico,
i genitori stessi - o loro delegati, previa autorizzazione depositata
in segreteria - sono tenuti a prelevare i propri figli alluscita
dalla scuola. Nel caso di impossibilità per cause di forza maggiore,
i genitori potranno richiedere al dirigente scolastico di consentire
luscita in autonomia, adducendo motivazioni e considerazioni
sulletà ed il livello globale di maturazione dei propri figli
e comunque sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità dal
momento delluscita dalledificio scolastico.
3. Scuole dellinfanzia: al termine delle attività didattiche linsegnante, o il collaboratore
scolastico, accompagnerà gli alunni fino al cancello del resede,
o al portone delledificio scolastico per le scuole sprovviste
di resede. Gli alunni dovranno essere consegnati ai genitori o
a loro delegati, previa autorizzazione dei medesimi. Gli alunni
che usufruiscono dei servizi di trasporto scolastico saranno accompagnati
allo scuolabus da un collaboratore scolastico.
4. Scuole primarie:
4.1 Scuole primarie di Chitignano, Corezzo, Corsalone, Rassina:
suonata la campanella e aperto il portone della scuola, un collaboratore
scolastico si recherà nel luogo ove sostano i mezzi del trasporto
scolastico. Linsegnante in servizio accompagnerà i propri alunni
fino al portone o al cancello della scuola; quivi gli alunni che
usufruiscono dei servizi di trasporto scolastico verranno fatti
salire dal collaboratore scolastico negli scuolabus, gli altri
verranno affidati ai rispettivi genitori, o loro delegati previa
autorizzazione dei medesimi. Gli alunni che, per esigenze del
servizio di trasporto scolastico, dovranno uscire prima del termine
delle lezioni verranno accompagnati allo scuolabus da un collaboratore
scolastico.
4.2 Scuola primaria di Chiusi della Verna: suonata la campanella e aperto il portone della scuola, un collaboratore
scolastico si recherà nel resede ove sostano i mezzi del trasporto
scolastico. Gli insegnanti dellultima lezione accompagneranno
i propri alunni fino al resede della scuola; quivi gli alunni
che usufruiscono dei servizi di trasporto scolastico verranno
fatti salire dal collaboratore scolastico nei rispettivi scuolabus,
gli altri verranno affidati dagli insegnanti ai rispettivi genitori,
o loro delegati previa autorizzazione dei medesimi. Nel caso gli
scuolabus non possano raggiungere il resede, causa problemi di
viabilità per il maltempo, i collaboratori scolastici potranno
accompagnare gli alunni al luogo di sosta degli scuolabus, previo
accordo tra le parti; il Comune si farà comunque carico di garantire
la possibilità di transito pedonale nella rampa di accesso alla
scuola.
4.3 Scuola primaria di Pieve a Socana: suonata la campanella gli alunni guidati degli insegnanti si recheranno
nel corridoio, ove: a) gli alunni che usufruiscono del trasporto
scolastico saranno accompagnati dal collaboratore scolastico agli
scuolabus, in sosta nel piazzale antistante la porta di servizio
della scuola; b) gli altri saranno consegnati dagli insegnanti,
al portone principale della scuola, direttamente ai genitori,
o a loro delegati previa autorizzazione dei medesimi.
4.4 Scuola primaria di Talla: suonata la campanella gli alunni guidati degli insegnanti si recheranno
nellatrio ove: a) gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico
saranno accompagnati da un insegnante e da un collaboratore scolastico
allo scuolabus, in sosta nello spazio antistante la porta di servizio
al piano terra delledificio; b) gli altri saranno consegnati
dagli insegnanti, al portone principale della scuola, direttamente
ai genitori, o a loro delegati previa autorizzazione dei medesimi.
Art. 6 - Uscita degli alunni anticipata rispetto il termine delle
attività
1. Tutti gli alunni sono tenuti al rispetto dellorario previsto
dal POF per le attività/insegnamenti obbligatori e per quelli
facoltativi opzionali, una volta che questi ultimi sono stati
richiesti dai genitori al momento delliscrizione.
2. è consentita, in caso di indisposizione o di altri validi motivi,
luscita anticipata dei singoli alunni, a condizione che vengano
prelevati dalla scuola dai genitori o da delegati appositamente
autorizzati.
Art. 7 - Variazioni orario entrata e uscita degli alunni
1. Nel caso non sia possibile garantire il regolare svolgimento
delle attività didattiche per cause di forza maggiore (assemblee
sindacali, scioperi, insediamento seggi elettorali) lorario scolastico
potrà essere anticipato o posticipato per disposizione del dirigente
scolastico. Tali variazioni saranno comunicate ai genitori per
iscritto in tempo utile per verificarne la firma per presa visione.
2. Nelleventualità vengano sospese le lezioni per casi gravi
e urgenti, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 112/98 art. 139
(p.e. causa neve), i genitori saranno contattati telefonicamente
a cura dellIstituzione scolastica; a seconda dellemergenza potrà
essere richiesta collaborazione allEnte Locale e ai genitori
medesimi.
Art. 8 - Abbigliamento
1. Tutto il personale scolastico è tenuto ad indossare un abbigliamento
consono ad un ambiente educativo.
2. Labbigliamento per la scuola dellinfanzia prevede per le
alunne un grembiule rosa e per gli alunni un grembiule celeste.
3. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono tenuti ad
indossare un grembiule nero.
4. Tutti gli alunni sono tenuti a calzare scarpette da ginnastica
per accedere alla palestra.
Art. 9 - Norme di comportamento
1. Osservare rigorosamente tutte le prescrizioni in materia di
igiene e di sicurezza richiamate da specifici cartelli, o indicate
dal dirigente scolastico o dal personale preposto.
2. Tenere un comportamento corretto, astenendosi dal compiere
atti, anche scherzosi, che possano arrecare danno agli altri o
alle cose.
3. Utilizzare esclusivamente strumenti, utensili, attrezzi in
dotazione alla scuola. Negli armadi o negli scaffali disporre
in basso i materiali più pesanti.
4. Segnalare immediatamente al dirigente scolastico, o a suo delegato,
ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata.
Art. 10 - Divieti
1. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza
o di cui non si è a perfetta conoscenza.
2. E' vietato fumare in tutti i locali scolastici, nel rispetto
scrupoloso della normativa vigente.
3. Non manovrare o rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata,
né la segnaletica predisposta ai fini della sicurezza.
4. Non utilizzare bottiglie per il contenimento di liquidi diversi
da quelli indicati nelletichetta. Ogni contenitore deve riportare
letichetta che indichi lesatto contenuto, in modo chiaro e leggibile.
Art. 11 - Evacuazione
1. In caso di calamità naturali, attenersi scrupolosamente e tempestivamente
alle disposizioni previste dal Piano di evacuazione. In osservanza
al D. Lgs. 626/94 saranno effettuate prove di evacuazione durante
lanno scolastico, affinché alunni, docenti e tutto il personale
scolastico conoscano le azioni da porre in essere in caso di emergenza.
2. Lapertura di tutte le uscite di sicurezza dovrà avvenire prima
dellinizio delle lezioni. Tutte le uscite di sicurezza dovranno
rimanere aperte durante lorario di attività nei vari plessi,
mentre le porte di accesso dallesterno saranno chiuse dopo linizio
delle lezioni.
3. Non depositare materiali o altro, in modo tale da ingombrare,
ostacolare, o impedire anche solo parzialmente, laccesso alle
uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga, in prossimità
di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi.
Art. 12 - Infortuni ed emergenze
1. Nel caso di infortuni o emergenze provvedere se necessario
a chiamare tempestivamente il 118. Quindi prestare soccorso, secondo
quanto appreso nel corso di formazione di primo soccorso; non
spostare linfortunato se non in caso di pericoli imminenti, non
somministrare farmaci se non espressamente prescritti da personale
medico, in conformità al successivo art. 13. Provvedere ad informare
la famiglia.
2. Informare al più presto il dirigente scolastico, o i suoi collaboratori,
sulle persone e le circostanze dellinfortunio, affinché possano
essere svolti in tempo utile tutti gli adempimenti previsti.
3. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso,
richiedere allUfficio segreteria il ripristino della scorta.
Art. 13 - Somministrazione medicinali
1. Nel caso di patologie in cui possa essere necessaria la somministrazione
di un farmaco salvavita i genitori dovranno presentare una prescrizione
medica completa della descrizione dei primi sintomi della patologia.
Il dirigente scolastico individuerà il personale che dovrà somministrare
il farmaco salvavita, il quale provvederà comunque a chiamare
immediatamente il 118 e ad informare la famiglia.
2. La somministrazione dei farmaci in orario scolastico deve essere
formalmente richiesta dai genitori degli alunni, allegando certificazione
medica attestante lo stato di malattia dellalunno con la prescrizione
specifica dei farmaci da assumere, indicazioni sulla conservazione,
modalità e tempi di somministrazione e posologia. Tale sommi-nistrazione
non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di
tipo sanitario, né lesercizio di discrezionalità tecnica da parte
degli operatori scolastici. Il Dirigente Scolastico a seguito
di tale richiesta:
a. individua il luogo
fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
b. autorizza laccesso
ai locali scolastici ai genitori degli alunni o loro delegati per la somministrazione
dei farmaci;
c. in caso di
impossibilità dei genitori, verifica la presenza di operatori scolastici,
che abbiano seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D. Lgs. 626/94,
affinché possano garantire la continuità della somministrazione
dei farmaci;
d. qualora nelledificio
scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia la disponibilità
del personale scolastico, non vi siano requisiti professionali necessari
a garantire lassistenza sanitaria, il dirigente scolastico si rivolgerà
al Comune e alla ASL competente per territorio per pervenire a soluzione
anche tramite accordi con Enti ed Associazioni di volontariato.
Art. 14 - Norme generali
1. I docenti sono tenuti a cooperare al buon andamento della scuola,
a contribuire allefficacia e allefficienza del servizio scolastico,
ad improntare i propri com-portamenti alla correttezza e alla
trasparenza nei confronti degli alunni, dei genitori e di tutto
il personale della scuola, ad adempiere a quanto previsto dal
Regolamento di Istituto, dal POF, dalle delibere degli organi
collegiali, nonché alle indicazioni del dirigente scolastico;
tutto ciò nel rispetto della libertà di insegnamento sancita dalla
Costituzione e nellosservanza degli obblighi di lavoro previsti
dal relativo CCNL.
2. I docenti sono tenuti ad osservare rigorosamente il segreto
di ufficio e a quantaltro previsto dal D. Lgs. 196/03 in materia
di trattamento dei dati personali.
3. I docenti sono tenuti ad informare i genitori sul processo
di apprendimento e sul piano di studio personalizzato dei rispettivi
figli, attraverso comunicazioni e colloqui programmati secondo
il piano annuale delle attività. Per gli alunni delle scuole dellinfanzia
e primaria ulteriori incontri potranno essere richiesti dai genitori
concordando lorario direttamente con i docenti, mentre per gli
alunni della scuola secondaria di 1° grado i docenti saranno a
disposizione per incontri individuali, secondo un calendario inviato
alle famiglie allinizio dellanno scolastico.
4. I docenti sono tenuti ad apporre la propria firma per presa
visione nelle comunicazioni e circolari trasmesse. In ogni caso
tutte le circolari e gli avvisi inseriti nellapposito registro,
o affissi allalbo della scuola, si intendono regolarmente notificati.
5. I docenti non possono utilizzare telefoni cellulari personali
durante le attività didattiche. Per esigenze di servizio verrà
utilizzato il telefono della scuola, annotando nellapposito registro
data, orario, destinatario e motivazione della telefonata. Analogamente
luso di Internet è consentito solo per motivazioni didattiche
o di aggiornamento personale.
6. Il ricorso al dirigente scolastico per problemi di ordine disciplinare
va adottato secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
7. Il docenti coordinatore - o un docente incaricato dalléquipe
pedagogica - provvederà ad illustrare agli alunni il presente
Regolamento allinizio dellanno scolastico e a favorirne la condivisione
e lassunzione responsabile, per quanto riguarda il relativo ambito
di pertinenza e secondo criteri di congruenza auxologica.
Art. 15 - Gestione frequenza degli alunni
1. Il docente della prima lezione dovrà annotare sul registro
di classe gli alunni assenti, controllare i nominativi degli alunni
assenti nei giorni precedenti e segnalare sul registro di classe
lavvenuta o la mancata giustificazione; se lassenza dellalunno
è superiore a cinque giorni, dovrà accertare la consegna dellallegato
certificato medico. In caso di numerose assenze il docente coordinatore,
o un docente delléquipe pedagogica, è tenuto ad informare il
dirigente scolastico, affinché possa procedere a contattare la
famiglia.
2. Nelleventualità un alunno ritardi, questi sarà compunque ammesso
in classe; il docente avrà cura di registrare lorario di entrata,
la giustificazione, o la richiesta di giustificazione che dovrà
essere consegnata comunque non oltre il giorno successivo. Casi
di ritardo abituale dovranno essere segnalati al dirigente scolastico,
affinché possa procedere ad adeguati provvedimenti.
3. Il docente responsabile di plesso - eventualmente il docente
di classe - può autorizzare lentrata posticipata o luscita anticipata
di un alunno, su richiesta motivata da parte di un genitore. Il
docente di classe ne prende nota e, nel caso di uscita, dispone
per consegnare lalunno al genitore o delegato. Solo in casi eccezionali,
la richiesta potrà essere inoltrata telefonicamente al dirigente
o al docente responsabile di plesso, che richiederà, se necessario,
un documento alla persona delegata.
Art. 16 - Vigilanza degli alunni
1. I docenti della prima ora di lezione dovranno trovarsi in aula
almeno cinque minuti prima dellinizio delle lezioni al fine di
assicurare laccoglienza e la vigilanza degli alunni, in ottemperanza
a quanto previsto dal CCNL.
2. I docenti non dovranno mai lasciare gli alunni soli, sia in
aula che durante gli spostamenti in palestra o nei laboratori,
sia in qualunque altro momento della permanenza a scuola.
3. Durante lintervallo, la mensa ed il riposo dopo mensa, il
personale docente è responsabile della vigilanza degli alunni,
da organizzare in collaborazione con i collaboratori scolastici
secondo le esigenze del plesso.
4. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire gli alunni
dalla classe. In caso di necessità il docente potrà autorizzarne
luscita, non più di un alunno per volta, solo dopo aver accertato
la presenza di un collaboratore scolastico per assicurare la vigilanza.
5. Nelleventualità un docente debba per pochi minuti allontanarsi
dalla propria classe, è necessario che prima avvisi un collaboratore
scolastico, o un collega, affinché possa assicurare la vigilanza
degli alunni.
8. Al termine delle lezioni i docenti sono tenuti ad accertare
che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali
siano riposti negli appositi spazi, quindi provvederanno alla
vigilanza degli alunni e ad assistere alluscita nelle modalità
previste allart. 5 Titolo I del presente Regolamento.
9. Nel caso di assenza non prevista di un insegnante, la rispettiva
classe verrà divisa a cura del docente responsabile di plesso
- o in mancanza dallinsegnante con maggiore anzianità di servizio
- e assegnata ai docenti presenti nel plesso fino allarrivo di
un docente supplente.
Art.
17 - Sicurezza
1. I docenti sono tenuti a conoscere il piano di evacuazione della scuola
e adempiere a quanto previsto dal piano medesimo. Il docente coordinatore
- o un docente incaricato dalléquipe pedagogica - provvederà
ad illustrare agli alunni il piano di evacuazione allinizio dellanno
scolastico e a sensibilizzare sulle tematiche della sicurezza.
2. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, lutilizzo
di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni (colle
non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, ecc.).
3. I docenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al docente responsabile
di plesso, o direttamente al dirigente scolastico, eventuali situazioni di
pericolo, problematicità, disagio; sono tenuti inoltre a segnalare
danni o rotture di arredi, strumentazioni, sussidi didattici, ecc.
4. è vietata la somministrazione di medicinali da parte del personale
scolastico, se non nelle modalità previste allart. 13 Titolo
II del presente Regolamento; per quanto riguarda la gestione dellemergenze
i docenti, in collaborazione con tutto il personale scolastico in servizio,
sono tenuti ad osservare quanto previsto dallart. 12 del Regolamento.
Art. 18 - Norme comuni
1. Il personale ATA presta servizio secondo gli orari e le funzioni
assegnate. La presenza in servizio dovrà essere annotata su apposito
Registro di presenza del personale. Eventuali uscite dal luogo
di lavoro dovranno essere autorizzate dal dirigente scolastico
e annotate regolarmente nel suddetto Registro.
2. Nella consapevolezza che la qualità del rapporto con il pubblico
e con il personale è di fondamentale importanza, il personale
ATA è tenuto a curare i rapporti con lutenza ed a collaborare
con i docenti per garantire la qualità del servizio.
3. Il personale ATA è tenuto ad osservare il segreto professionale,
anche al di fuori dellorario di lavoro, e a non divulgare dati,
fatti o informazioni di qualsiasi tipo di cui è venuto a conoscenza
nello svolgimento dellincarico conferito; tutto ciò secondo quanto
disposto dalla L. 675/96 e successive integrazioni e dal D. Lgs
196/03, in materia di privacy e di trattamento dei dati personali.
4. Il personale ATA dovrà essere munito di un tesserino di riconoscimento
per lintero orario di lavoro.
Art. 19 - Norme generali
1. Gli assistenti amministrativi attuano il piano di lavoro elaborato
dal direttore SGA relativamente alle funzioni amministrative,
contabili, gestionali, strumentali, operative e di vigilanza connesse
allattività dellistituzione scolastica, in rapporto collaborativo
con il dirigente scolastico e con tutto il personale della scuola.
2. Ai fini dellefficienza e della qualità del servizio dellistituzione
scolastica autonoma, gli assistenti amministrativi saranno responsabilizzati
del procedimento assegnato e del rispetto delle scadenze, fissate
comunque non oltre 30 giorni.
3. Premesso che il trattamento dei dati rientra nelle competenze
specifiche del profilo professionale, gli assistenti amministrativi
sono tenuti a rispettare e porre in essere tutte le misure di
sicurezza predisposte, garantendo la massima riservatezza, anche
tra incaricati non coinvolti nello specifico trattamento.
4. Gli assistenti amministrativi sono tenuti a conoscere i piani
di evacuazione e a porre in essere tutte le misure e dispositivi
di sicurezza nello svolgimento della propria attività lavorativa.
Art. 20 - Norme generali
1. I collaboratori scolastici attuano il piano di lavoro elaborato
dal direttore SGA, provvedendo alla quotidiana pulizia dei locali
scolastici, degli arredi e degli spazi scoperti, nonché alladempimento
di tutte le mansioni previste dal CCNL, compreso lo svolgimento
di specifici compiti di assistenza alla persona e di vigilanza
degli alunni.
2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche i collaboratori
scolastici occupano la postazione assegnata, in modo da presidiare
lo spazio di competenza e di essere facilmente reperibili per
qualsiasi evenienza.
3. I collaboratori scolastici sono tenuti a comunicare immediatamente
al dirigente scolastico, o ai suoi collaboratori, leventuale
assenza di un insegnante, per evitare che la classe rimanga incustodita.
Art. 21 - Sicurezza
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a conoscere i piani
di evacuazione e a controllare in ogni turno di lavoro la praticabilità
delle vie di fuga, nonché lefficienza di tutti i dispositivi
di sicurezza.
2. è vietato collocare mobili, arredi o altro materiale, anche
solo temporaneamente, ostruendo le vie di fuga e le uscite di
sicurezza. Non è consentito, per ragioni precauzionali di sicurezza,
collocare mobiletti accanto a vetrate e finestre, sia in aula
che in qualunque altra zona delledificio scolastico accessibile
agli alunni.
3. I collaboratori scolastici sono tenuti a comunicare tempestivamente
al dirigente scolastico, o ai suoi collaboratori, eventuali situazioni
di pericolo, problematicità, disagio; sono tenuti inoltre a segnalare
danni o rotture di arredi, strumentazioni, sussidi didattici,
ecc.
4. Al termine del servizio i collaboratori scolastici dellultimo
turno dovranno provvedere a quanto segue: verificare luci spente,
rubinetti chiusi, finestre e serrande chiuse di tutti i locali
della scuola, chiusura a chiave delle porte dei laboratori, degli
uffici; provvedere alla chiusura delle porte esterne e cancelli
della scuola, attivare limpianto di allarme.
Art. 22 - Vigilanza degli alunni
1. I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza degli
alunni nei seguenti momenti:
a) prima dellinizio delle attività didattiche nel caso di ingresso
anticipato degli alunni, definito annualmente nelle modalità previste
dallart. 3 Titolo I del presente Regolamento;
b) durante lintervallo, in collaborazione con il personale docente
e presidiando i servizi igienici;
c) durante il percorso degli alunni ai laboratori e alla palestra
in collaborazione con il personale docente;
d) nelleventualità di accesso degli alunni ai servizi igienici durante
lo svolgimento delle lezioni;
e) al termine delle lezioni, alluscita degli alunni nelle modalità
previste dallart. 5 Titolo I del presente Regolamento;
f) concluse le attività didattiche, nel caso di notevole ritardo
dei mezzi di trasporto o dei genitori, per tutta la durata dellattesa,
valutata per un tempo ragionevole prima di procedere a richiedere
lintervento della Pubblica Sicurezza.
2. I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza degli
alunni in altri momenti, allorquando se ne ravvisi la necessità,
su espressa richiesta del dirigente scolastico, o del docente
responsabile di plesso o dello stesso docente di classe.
3. I collaboratori scolastici assumono la responsabilità della
vigilanza degli alunni, nel caso partecipino quali accompagnatori
alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
TITOLO V - ALUNNI
Art. 23 - Diritti
1. Lalunno ha diritto ad una formazione culturale adeguata alletà
e ad uno sviluppo socio-cognitivo che valorizzi la propria personalità
e la propria identità, nel dialogo e nellapertura verso ogni
realtà.
2. Lalunno ha diritto a formulare richieste, a sviluppare temi
liberamente scelti, operare discussioni nel rispetto reciproco,
a realizzare iniziative autonome allinterno di un progetto condiviso
e scelto insieme ai compagni e ai docenti.
3. La comunità scolastica è chiamata ad operare per la realizzazione
di una reale solidarietà ed interdipendenza tra tutti i suoi componenti,
tutelando la riservatezza di ognuno.
4. Lalunno ha diritto a conoscere il regolamento della comunità
scolastica e le decisioni che vengono prese allinterno di tale
comunità che lo riguardano.
5. Lalunno ha diritto a partecipare attivamente alla vita della
comunità scolastica in modo responsabile, ha diritto ad avere
con i docenti e con il dirigente scolastico un dialogo rispettoso
e costruttivo riguardo le scelte organizzative ed i criteri di
valutazione. Inoltre ha diritto a conoscere le finalità dellinsegnamento
per una metacognizione autentica e formativa, ha diritto ad una
valutazione trasparente e tempestiva anche per favorire processi
di autovalutazione in modo da conoscere i propri punti di forza
e di criticità, onde migliorare il rendimento scolastico.
6. Lalunno ha diritto a scegliere liberamente, e con laiuto
dei genitori, le attività opzionali e facoltative offerte dalla
scuola. Le stesse saranno organizzate tenendo conto dei suoi ritmi
di apprendimento e delle sue esigenze di vita.
7. Lalunno ha diritto al rispetto della propria identità culturale,
etnica e religiosa e ad aspettarsi dalla comunità scolastica,
iniziative volte ad una migliore accoglienza ed alla tutela del
patrimonio religioso e culturale di appartenenza. Inoltre ha diritto
a conoscere lidentità religiosa e culturale del paese in cui
vive, affinché si possa realizzare una azione educativa interculturale
ed interreligiosa.
8. Lalunno ha diritto ad avere nella scuola di appartenenza un
ambiente favorevole, confortevole, sicuro secondo le norme attuali
sulla sicurezza, ambienti idonei, iniziative per il recupero delle
situazioni di svantaggio e di approfondimento per le situazioni
di particolare interesse, unadeguata strumentazione tecnologica,
ambienti in grado di recepire le varie necessità delle discipline
insegnate.
9. La scuola garantisce la possibilità di riunione e di assemblea
agli alunni, anche durante le ore di lezione, per promuovere uneducazione
alla democrazia ed alla convivenza civile.
Art. 24 - Doveri
1. Lalunno è tenuto a frequentare le lezioni in modo regolare
e ad arrivare a scuola puntuale, è tenuto ad assolvere gli impegni
di studi intrapresi e ad avere un abbigliamento adeguato.
2. Lalunno è tenuto ad avere un comportamento rispettoso nei
confronti di tutto il personale della comunità scolastica. è tenuto
a salutare educatamente chiunque entri allinterno della classe,
con il dovuto rispetto e senza distinzioni di ruolo.
3. Lalunno è sollecitato a chiedere il rispetto per i propri
diritti purché con un comportamento appropriato.
4. Lalunno è tenuto a rispettare le disposizioni organizzative
e di sicurezza previste nellambito dellistituzione scolastica,
in modo da utilizzare correttamente la strumentazione, i sussidi
e i materiali didattici, i giochi e gli arredi presenti, con particolare
cura delle sedie e dei banchi assegnati.
5. Lalunno è chiamato a condividere la responsabilità di rendere
la scuola accogliente negli arredi e nellatteggiamento, verso
chiunque entri in contatto con la comunità scolastica.
Art. 25 - Disciplina
1. Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli alunni precedentemente
elencati. Ogni provvedimento disciplinare avrà carattere educativo
e riabilitativo finalizzato al ripristino di una corretta relazione
interpersonale.
2. La responsabilità disciplinare è sempre personale e lalunno
non potrà essere sottoposto a sanzione senza essere prima ascoltato,
per poter esporre in modo esauriente le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare potrà influire sulla valutazione del profitto
dellalunno.
3. Non è possibile sanzionare, direttamente o indirettamente,
la libera espressione di opinione dellalunno, a patto che questa
sia stata espressa in modo corretto e rispettoso.
4. La sanzione è sempre temporanea e dovrà indicare un tempo determinato,
che sarà comunicato allalunno. Per gli alunni della scuola secondaria
di 1° grado sarà offerta la possibilità di riparare il danno attraverso
attività utili alla comunità scolastica. Le sanzioni e i provvedimenti
che comportano lallontanamento dalla comunità scolastica saranno
prese sempre da un organo collegiale.
5. Il temporaneo allontanamento dello studente sarà disposto solo
per casi gravi o per reiterate infrazioni disciplinari e secondo
il presente Regolamento. Il periodo di sospensione non potrà superare
i cinque giorni. è auspicabile in questo periodo un rapporto più
intenso con la famiglia dellalunno per preparare opportunamente
il reinserimento utile dello studente nella comunità scolastica.
Art. 26 - Norme di comportamento degli alunni
1. In aula, nei laboratori, nei servizi igienici e nelle palestre,
tutti gli alunni dovranno osservare le norme di comportamento
specifiche illustrate allinizio e durante lanno scolastico dai
docenti e da tutto il personale scolastico. Eventuali danni procurati
agli arredi, saranno risarciti da quanti avranno commesso linfrazione.
2. Gli alunni accederanno alle aule speciali, ai laboratori, alle
palestre, in giardino e alla mensa, sotto la guida del docente,
eventualmente coadiuvato dal collaboratore scolastico.
3. Gli alunni potranno spostarsi da un locale allaltro o recarsi
presso i servizi igienici solo dopo aver ottenuto il permesso
dal docente di classe. Non è consentito recarsi nei servizi igienici
nella prima ora di lezione, nellora dopo lintervallo e durante
lultima ora di lezione, salvo per motivi di forza maggiore. Gli
alunni della scuola dellinfanzia accederanno ai servizi igienici,
accompagnati e accuditi dai collaboratori scolastici.
4. Durante lintervallo gli studenti potranno parlare e muoversi
liberamente con un comportamento corretto e sotto la vigilanza
dei docenti e di tutto il personale preposto. Potranno accedere
ai servizi igienici in maniera ordinata, permanendo per il tempo
strettamente necessario.
5. Tutti gli alunni sono tenuti ad avere il corredo necessario
per svolgere le varie attività scolastiche. Per le attività motorie
in palestra è richiesto luso di scarpe da ginnastica, coloro
che ne saranno sprovvisti non parteciperanno alle attività pratiche,
rimanendo tuttavia sotto la vigilanza del docente. Gli alunni
della scuola dellinfanzia e primaria sono tenuti ad indossare
il grembiule.
6. E' fatto divieto agli alunni di portare a scuola somme rilevanti
di denaro o oggetti di valore, per la cui scomparsa, qualunque
ne sia la causa, la scuola declina ogni responsabilità.
7. Non è consentito luso di telefoni cellulari durante le attività
didattiche; per particolari esigenze (es. indisposizione dellalunno)
la comunicazione alla famiglia sarà inoltrata direttamente dallinsegnante
o dal personale ATA.
Art. 27 - Sanzioni disciplinari
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Mancanza ai doveri scolastici
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Nota nel diario
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Docente
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Assenza ingiustificata
Disturbo al regolare svolgimento delle attività scolastiche |
Ammonizione nel registro di classe e colloquio con il dirigente
scolastico
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Docente
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Reiterarsi dei casi precedenti
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Colloquio con i genitori ed eventuale sospensione dalle lezioni
fino a 1 giorno
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Équipe pedagogica
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Offesa al decoro personale, alle religioni, alle istituzioni,
oltraggio al personale
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Colloquio con i genitori e sospensione dalle lezioni fino a 5
giorni
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Équipe pedagogica
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Danno alle strutture scolastiche, alle attrezzature o a proprietà
altrui
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Colloquio con i genitori, risarcimento del danno ed eventuale
sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni
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Équipe pedagogica
e Consiglio d'Istituto |
Art. 28 - Organo di garanzia
1. Listituzione scolastica provvede ad istituire lOrgano di
garanzia, con funzioni decisionali sui ricorsi avversi le sanzioni
disciplinari irrogate dagli insegnanti e dal dirigente scolastico;
lOrgano decide anche delle controversie sorte in merito allapplicazione
del Regolamento dIstituto. E' ammesso ricorso entro 5 giorni
dalla comunicazione della sanzione; copia del ricorso dovrà essere
inviata per conoscenza anche al dirigente scolastico.
2. LOrgano di garanzia è costituito con linsediamento del Consiglio
dIstituto e dura in carica per 3 anni. è composto da 7 membri:
il dirigente scolastico, il direttore SGA, il presidente del Consiglio
di Istituto e 4 membri designati dal Consiglio di Istituto effettivi
(2 docenti e 2 genitori) ed uno supplente (per la sostituzione
di un membro effettivo nelleventualità che il procedimento riguardi
il proprio figlio). E' presieduto da un presidente eletto dai
suoi membri nella componente genitori, alla riunione di insediamento.
Il direttore SGA ne cura la convocazione, la redazione dei verbali
delle riunioni e la stesura dei provvedimenti adottati.
3. LOrgano di garanzia è regolarmente costituito quando siano
presenti almeno tre membri, di cui almeno un genitore, e delibera
con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti il
ricorso si considera accolto. LOrgano risponderà con provvedimento
motivato, non impugnabile, entro 3 giorni dal ricevimento del
ricorso stesso. I provvedimenti adottati saranno comunicati tempestivamente
ai ricorrenti e al dirigente scolastico. Gli atti e i provvedimenti
dellOrgano di garanzia saranno assoggettati alle norme sulla
riservatezza degli atti amministrativi.
TITOLO
IX - Interventi
di esperti
per lo svolgimento di attività e insegnamenti facoltativi e integrativi
ai fini dellarricchimento dellofferta formativa
Visto il D.P.R. 275/99 che regolamenta lautonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi della L. 59/97, consentendo ad esse possibilità
di realizzare progetti specifici di ampliamento dellofferta formativa;
Visto il D. Lgs. 59/04 che allart. 7 c. 4 per la scuola primaria
e allart. 10 comma 4 per la scuola secondaria di 1¡ grado consente
alle istituzioni scolastiche di stipulare nei limiti delle risorse
iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione dopera con
esperti per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti,
che richiedano una specifica professionalità non riconducibile
al profilo professionale dei docenti in organico;
Visto il D.I. 44/01 che allart. 40 attribuisce alle istituzioni
scolastiche autonome la facoltà di stipulare contratti di prestazione
dopera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti
al fine di garantire larricchimento dellofferta formativa;
Visto il D.I. 44/01 che allart. 33 comma 2 affida al Consiglio
di Istituto la determinazione dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività
negoziali relative a contratti di prestazione dopera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti;
lintervento di esperti per lo svolgimento di attività e insegnamenti
facoltativi e integrativi ai fini dellarricchimento dellofferta formativa sarà disciplinato dai seguenti articoli:
Art. 45 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di individuazione
e di intervento di esperti interni ed esterni, i criteri per il
conferimento di contratti di prestazione dopera per attività
ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze
professionali, non strettamente riconducibili al profilo professionale
dei docenti assegnati alle scuole dellIstituto.
2. Le seguenti disposizioni sono finalizzate a garantire qualità
delle prestazioni e soddisfare criteri di efficacia, economicità
e pubblicità degli specifici provvedimenti amministrativi, ai
sensi della L. 241/90 e successive integrazioni.
Art.46 - Procedure per lindividuazione degli esperti
1. Allinizio dellanno scolastico, il dirigente scolastico, sulla
base del Piano dellOfferta Formativa elaborato dal Collegio dei
Docenti, in considerazione della progettazione didattica dei singoli
plessi, valuterà le attività per la cui realizzazione si richiede
lintervento di consulenza o di collaborazione didattica da parte
di esperti. Verificherà quindi lesistenza di specifiche competenze
professionali e disponibilità ad effettuare ore aggiuntive tra
il personale docente allinterno dellIstituto.
2. Nelleventualità di irreperibilità di risorse interne di cui
al precedente comma, il dirigente scolastico, coadiuvato da un
docente con funzione strumentale al POF, verificherà la possibilità
di consulenze e collaborazioni didattiche da parte di esperti
di istituzioni, associazioni, nonché soggetti privati senza alcun
onere finanziario per lIstituto. In caso affermativo il dirigente
scolastico e un docente, tra quelli che richiedono lintervento,
procedono ad un colloquio con lesperto, volto ad accertare competenze
specifiche e concordare metodologia e strategie della prestazione.
3. Nelleventualità di irreperibilità di risorse esterne di cui
al precedente comma, il dirigente scolastico, coadiuvato da un
docente con funzione strumentale al POF e dal direttore SGA, verificate
le risorse finanziarie disponibili, provvederà ad un bando per
il reclutamento di esperti, specificando:
a. competenze richieste per la realizzazione dellattività progettuale;
b. entità e durata della prestazione, sulla base delle risorse finanziarie
destinate;
c. termini e modalità di partecipazione al bando;
d. requisiti, titoli valutabili, modalità e data del colloquio di
cui al successivo art. 47;
e. criteri per lelaborazione della graduatoria ed affissione della
medesima.
4. La procedura di individuazione dellesperto avrà evidenza pubblica, tramite avviso da affiggere allalbo e se possibile da pubblicare sul sito internet dellIstituto.
Art. 47 - Criteri di scelta e individuazione dei contraenti
Ai fini della elaborazione di una graduatoria dei candidati, verranno
valutati requisiti e titoli sulla base di quanto segue:
a. requisiti di accesso al pubblico impiego e titoli di studio relativi
al settore per cui si richiede lintervento, da valutare quali
precondizioni per il conferimento;
b. curriculum professionale da cui risultino specifiche competenze,
maturate anche in esperienze scolastiche attestanti interventi
nel campo richiesto, e da cui emerga la capacità di interagire
con alunni appartenenti alla specifica fascia detà della scuola
dellinfanzia, primaria o secondaria di 1° grado;
c. colloquio con il dirigente scolastico e con un docente - tra quelli
che richiedono lintervento - volto ad accertare metodologia e
strategie della prestazione per il target specifico;
d. continuità con precedenti progetti dellIstituto, qualora le
èquipe pedagogiche interessate abbiano espresso una valutazione
positiva dellattività svolta;
e. conoscenza della realtà socio-culturale ed ambientale del territorio;
a parità di offerta, il possesso di tale requisito sarà determinante
nella scelta;
f. economicità della prestazione sulla base dellofferta presentata
dal candidato.
Art. 48 - Determinazione del compenso
Il compenso da corrispondere allesperto per ogni ora di prestazione,
tenuto conto del tipo di attività e dellimpegno professionale
richiesto, sarà stabilito nella misura di seguito specificata:
a. Il personale interno allIstituto, nel caso di cui allart. 2
comma 1, sarà retribuito con il compenso orario stabilito dal
CCNL;
b. Il personale esterno allIstituto, ma interno allAmministrazione
scolastica, sarà analogamente retribuito sulla base del compenso
orario stabilito dal CCNL;
c. Il personale esterno allIstituto e allAmministrazione scolastica
sarà retribuito sulla base dellofferta presentata, che sarà valutata
nellambito dei compensi orari espressi sopra, comprensivi degli
oneri previsti dalla normativa vigente.
Art. 49 - Conferimento dellincarico e stipula del contratto
1. Lincarico sarà conferito mediante
a. nomina al personale interno allIstituto di cui allart. 46 comma
1;
b. convenzione, o accordo, ad esperti esterni di cui allart. 46
comma 2;
c. stipula di contratto di prestazione dopera ad esperti esterni
di cui allart. 46 comma 3.
2. In ogni caso il conferimento sarà subordinato allaccettazione
del presente Regolamento e alla copertura assicurativa. Laccettazione
comporta inoltre la partecipazione allattività di programmazione
in collaborazione con léquipe pedagogica, allo svolgimento delle
attività in compresenza con il docente titolare e allassolvimento
di tutto quanto è previsto dal progetto in riferimento allintervento
dellesperto.
3. Nel contratto di prestazione dopera dovranno essere specificati:
a. oggetto della prestazione;
b. termini di inizio e conclusione della prestazione;
c. modalità di pagamento del corrispettivo;
d. cause che danno luogo ad eventuale risoluzione del contratto ai
sensi dellart. 1456 del Codice Civile.
4. L Istituto, ai sensi dellart. 7 del D. Lgs. 196/03, simpegna
a raccogliere e a trattare i dati del prestatore per le sole finalità
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, per tutti
gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto e
solo per i successivi adempimenti di legge. Titolare del trattamento
dei dati è lIstituto nella persona del suo legale rappresentante.
5. LIstituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi
momento, il rapporto, qualora a suo insindacabile giudizio, lattività
non venga svolta in modo efficace in relazione agli obiettivi
prefissati.
6. La natura giuridica del rapporto di lavoro, che si instaura
con il contratto, è quello di tipo privatistico qualificato come
prestazione dopera intellettuale. La disciplina che lo regola
è pertanto quella stabilita dagli artt. 2229 e seguenti del Codice
Civile.
7. I contratti di prestazione dopera non possono avere durata
superiore allanno scolastico. Non sono rinnovabili i contratti
oggetto di risoluzione o di recesso.
8. E' istituito presso la segreteria dellIstituto un registro
degli incarichi esterni, in cui dovranno essere indicati i nominativi
degli esperti incaricati, loggetto dellincarico e leventuale
importo dei compensi corrisposti.
9. LIstituto, nel caso di mancata attivazione del progetto, non
procederà alla stipula del contratto.
10. Nelleventualità in cui laspirante individuato come contraente
non possa accettare per sopraggiunti motivi personali, si procederà
allo scorrimento della graduatoria.
Art.
50 - Autorizzazione dipendenti pubblici
1. Ai fini
della stipula dei contratti con i dipendenti di altra amministrazione pubblica
sarà richiesta preventiva autorizzazione dellamministrazione
di appartenenza, di cui allart. 53 del D. Lgs. 165/01.
2. Lelenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente
sarà comunicato annualmente al Dipartimento della funzione pubblica
entro i termini previsti dallart. 53, commi 12-16 del D. Lgs. 165/01.