REGOLAMENTO d'ISTITUTO

Premessa
TITOLO I
Organizzazione generale
TITOLO II
Sicurezza
TITOLO III
Personale docente
TITOLO IV
Personale ATA
TITOLO V
Alunni
TITOLO VI
Genitori
TITOLO VII
Laboratori, biblioteca, palestra, mensa e sussidi didattici
TITOLO VIII
Visite guidate e viaggi d'istruzione
TITOLO IX
Individuazione di esperti per lo svolgimento di attività e insegnamenti facoltativi e integrativi ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa

 

Premessa
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni docente studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento della vita attiva.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale (ex D.P.R. n.249/98).

TITOLO I - Organizzazione generale

Art. 1 - Orario settimanale delle attività didattiche
1. L’orario di inizio delle attività didattiche nei vari plessi, sulla base del POF e a seguito intesa con gli Enti Locali, è così definito:

SCUOLE DELL'INFANZIA
SCUOLE PRIMARIE
SCUOLE SECONDARIE
Chiusi della Verna:
08,20
Chitignano:
08,15
Chiusi della Verna:
08.30
Corezzo:
08,20
Chiusi della Verna:
08,30
Rassina:
08.20
Corsalone:
08,20
Corezzo:
08,30
Rassina:
08,15
Corsalone:
08,30
Talla:
08,00
Pieve a Socana:
08,15
Rassina:
08,15
Talla:
08,30

2. L’orario di chiusura delle attività didattiche viene definito annualmente sulla base del POF e delle richieste di attività e insegnamenti facoltativi opzionali da parte dell’utenza.
3. Entro l’inizio dell’anno scolastico l’Istituto trasmetterà l’orario settimanale delle attività didattiche ai rispettivi Comuni, in tempo utile affinché possano organizzare il trasporto scolastico e predisporre nei vari plessi l’eventuale presenza di un vigile urbano o personale ausiliario, all’orario di entrata e uscita degli alunni dalla scuola.

Art. 2 - Avvio dell’anno scolastico e accoglienza degli alunni
1. Nella prima settimana di lezione, le scuole dell’infanzia dell’Istituto, e ove se ne ravvisi la necessità le scuole primarie, effettueranno solo orario antimeridiano con compresenza del personale docente; ciò al fine di favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione di tutti gli alunni. Nel caso di alunni in situazioni particolari, il Collegio Docenti, su istanza e progetto della rispettiva équipe pedagogica, delibererà di attuare strategie mirate di inserimento personalizzato.
2. Per le scuole dell’infanzia il periodo di inserimento continuerà nella seconda settimana per i bambini di 3 anni. Dalla terza settimana sarà effettuato l’orario completo per tutti gli alunni, salvo nei casi di alunni con particolari esigenze di inserimento, per i quali potrà essere adottato un orario flessibile, sulla base di quanto previsto dal progetto “Accoglienza” elaborato dalla rispettiva équipe pedagogica.

Art. 3 – Orario di ingresso degli alunni a scuola
1. Gli alunni hanno diritto di accedere all’edificio scolastico al suono della prima campanella, ovvero cinque minuti prima dell’inizio delle attività didattiche.
2. Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico dovranno accedere all’edificio scolastico al momento dell’arrivo del mezzo. L’orario di arrivo dei mezzi di trasporto scolastico, con quanto segue in termini di assunzione di responsabilità di vigilanza degli alunni, dovrà essere disciplinato annualmente da un accordo stipulato tra gli Enti Locali e l’Istituzione scolastica.
3. I genitori potranno chiedere l’ingresso anticipato - purché per tempi brevi rispetto all’inizio delle attività didattiche - in casi di effettiva necessità, da documentare nell’apposito modulo fornito dalla Segreteria. Il dirigente scolastico valuterà tali richieste e, sulla base delle risorse professionali assegnate all’Istituto, potrà accoglierle predisponendo adeguato servizio di vigilanza, da affidare ai collaboratori scolastici o, d’intesa con gli Enti Locali, ad altro personale idoneo.
4. Tutti gli alunni che accederanno a scuola anticipatamente dovranno attendere l’inizio delle lezioni in un locale predisposto, sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici o di altro personale preposto.
5. Gli alunni della scuola dell’infanzia potranno accedere all’edificio scolastico entro un’ora e trenta minuti dall’inizio delle attività didattiche.
6. Gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado sono tenuti al rispetto dell’orario di inizio delle lezioni. Gli alunni che giungeranno in ritardo saranno comunque ammessi a scuola, ma il ritardo dovrà essere giustificato. Casi di ritardo abituale dovranno essere segnalati dagli insegnanti al dirigente scolastico, affinché possa procedere ad opportuni provvedimenti.

Art. 4 – Modalità di ingresso degli alunni a scuola
1. L’Istituzione scolastica si assume la responsabilità della vigilanza degli alunni dal momento del loro ingresso nell’edificio scolastico.
2. Gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e gli alunni diversamente abili dovranno essere consegnati direttamente ad un collaboratore scolastico o a un docente, dai genitori o da loro delegati oppure dal personale incaricato del trasporto scolastico.
3. Su richiesta degli Enti Locali è possibile l’intervento di un collaboratore scolastico, per quanto riguarda l’accompagnamento degli alunni dalla fermata del mezzo di trasporto all’edificio scolastico, previo accordo tra le parti. Nel caso di mancato accordo, in materia di responsabilità dell'istituzione scolastica, vige quanto previsto sopra dal comma 1.
4. Gli alunni che giungeranno a scuola senza essere accompagnati saranno comunque accolti; l’istituzione scolastica sarà ritenuta responsabile solo dal momento dell’ingresso dell’alunno nell’edificio scolastico.

Art. 5 – Uscita degli alunni da scuola al termine delle attività
1. Per gli alunni che usufruiscono dei mezzi di trasporto scolastico, l'istituzione scolastica declina ogni responsabilità per il viaggio di ritorno dalla scuola alla rispettiva abitazione.
2. Per gli alunni che non si avvalgono del trasporto scolastico, i genitori stessi - o loro delegati, previa autorizzazione depositata in segreteria - sono tenuti a prelevare i propri figli all’uscita dalla scuola. Nel caso di impossibilità per cause di forza maggiore, i genitori potranno richiedere al dirigente scolastico di consentire l’uscita in autonomia, adducendo motivazioni e considerazioni sull’età ed il livello globale di maturazione dei propri figli e comunque sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità dal momento dell’uscita dall’edificio scolastico.
3.
Scuole dell’infanzia: al termine delle attività didattiche l’insegnante, o il collaboratore scolastico, accompagnerà gli alunni fino al cancello del resede, o al portone dell’edificio scolastico per le scuole sprovviste di resede. Gli alunni dovranno essere consegnati ai genitori o a loro delegati, previa autorizzazione dei medesimi. Gli alunni che usufruiscono dei servizi di trasporto scolastico saranno accompagnati allo scuolabus da un collaboratore scolastico.
4.
Scuole primarie:

5. Scuole secondarie di 1° grado:
5.1 Scuola secondaria di 1° grado di Chiusi della Verna: al suono della campanella gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti dell’ultima lezione al portone della scuola; quivi i collaboratori scolastici assisteranno all’uscita.
5.2 Scuola secondaria di 1° grado di Rassina: al termine delle lezioni tutti gli alunni dovranno trovarsi nell’edificio principale; l’uscita è regolamentata da un primo suono della campanella per gli alunni del piano terra e da un successivo per gli alunni del primo piano; i docenti dell’ultima lezione accompagneranno le rispettive classi al portone principale dell’edificio; il portone sarà aperto allorquando tutti i mezzi di trasporto saranno in sosta nel piazzale antistante; quivi i collaboratori scolastici assisteranno all’uscita. In caso di notevole ritardo di un mezzo di trasporto la Polizia Municipale, o personale ausiliario preposto, provvederà a disciplinare il traffico nel piazzale antistante.

Art. 6 - Uscita degli alunni anticipata rispetto il termine delle attività
1. Tutti gli alunni sono tenuti al rispetto dell’orario previsto dal POF per le attività/insegnamenti obbligatori e per quelli facoltativi opzionali, una volta che questi ultimi sono stati richiesti dai genitori al momento dell’iscrizione.
2. è consentita, in caso di indisposizione o di altri validi motivi, l’uscita anticipata dei singoli alunni, a condizione che vengano prelevati dalla scuola dai genitori o da delegati appositamente autorizzati.

Art. 7 - Variazioni orario entrata e uscita degli alunni
1. Nel caso non sia possibile garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche per cause di forza maggiore (assemblee sindacali, scioperi, insediamento seggi elettorali) l’orario scolastico potrà essere anticipato o posticipato per disposizione del dirigente scolastico. Tali variazioni saranno comunicate ai genitori per iscritto in tempo utile per verificarne la firma per presa visione.
2. Nell’eventualità vengano sospese le lezioni per casi gravi e urgenti, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 112/98 art. 139 (p.e. causa neve), i genitori saranno contattati telefonicamente a cura dell’Istituzione scolastica; a seconda dell’emergenza potrà essere richiesta collaborazione all’Ente Locale e ai genitori medesimi.

Art. 8 - Abbigliamento
1. Tutto il personale scolastico è tenuto ad indossare un abbigliamento consono ad un ambiente educativo.
2. L’abbigliamento per la scuola dell’infanzia prevede per le alunne un grembiule rosa e per gli alunni un grembiule celeste.
3. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono tenuti ad indossare un grembiule nero.
4. Tutti gli alunni sono tenuti a calzare scarpette da ginnastica per accedere alla palestra.

TITOLO II - Sicurezza

Art. 9 - Norme di comportamento
1. Osservare rigorosamente tutte le prescrizioni in materia di igiene e di sicurezza richiamate da specifici cartelli, o indicate dal dirigente scolastico o dal personale preposto.
2. Tenere un comportamento corretto, astenendosi dal compiere atti, anche scherzosi, che possano arrecare danno agli altri o alle cose.
3. Utilizzare esclusivamente strumenti, utensili, attrezzi in dotazione alla scuola. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti.
4. Segnalare immediatamente al dirigente scolastico, o a suo delegato, ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata.

Art. 10 - Divieti
1. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza o di cui non si è a perfetta conoscenza.
2. E' vietato fumare in tutti i locali scolastici, nel rispetto scrupoloso della normativa vigente.
3. Non manovrare o rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata, né la segnaletica predisposta ai fini della sicurezza.
4. Non utilizzare bottiglie per il contenimento di liquidi diversi da quelli indicati nell’etichetta. Ogni contenitore deve riportare l’etichetta che indichi l’esatto contenuto, in modo chiaro e leggibile.

Art. 11 - Evacuazione
1. In caso di calamità naturali, attenersi scrupolosamente e tempestivamente alle disposizioni previste dal Piano di evacuazione. In osservanza al D. Lgs. 626/94 saranno effettuate prove di evacuazione durante l’anno scolastico, affinché alunni, docenti e tutto il personale scolastico conoscano le azioni da porre in essere in caso di emergenza.
2. L’apertura di tutte le uscite di sicurezza dovrà avvenire prima dell’inizio delle lezioni. Tutte le uscite di sicurezza dovranno rimanere aperte durante l’orario di attività nei vari plessi, mentre le porte di accesso dall’esterno saranno chiuse dopo l’inizio delle lezioni.
3. Non depositare materiali o altro, in modo tale da ingombrare, ostacolare, o impedire anche solo parzialmente, l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga, in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi.

Art. 12 - Infortuni ed emergenze
1. Nel caso di infortuni o emergenze provvedere se necessario a chiamare tempestivamente il 118. Quindi prestare soccorso, secondo quanto appreso nel corso di formazione di primo soccorso; non spostare l’infortunato se non in caso di pericoli imminenti, non somministrare farmaci se non espressamente prescritti da personale medico, in conformità al successivo art. 13. Provvedere ad informare la famiglia.
2. Informare al più presto il dirigente scolastico, o i suoi collaboratori, sulle persone e le circostanze dell’infortunio, affinché possano essere svolti in tempo utile tutti gli adempimenti previsti.
3. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso, richiedere all’Ufficio segreteria il ripristino della scorta.

Art. 13 - Somministrazione medicinali
1. Nel caso di patologie in cui possa essere necessaria la somministrazione di un farmaco salvavita i genitori dovranno presentare una prescrizione medica completa della descrizione dei primi sintomi della patologia. Il dirigente scolastico individuerà il personale che dovrà somministrare il farmaco salvavita, il quale provvederà comunque a chiamare immediatamente il 118 e ad informare la famiglia.
2. La somministrazione dei farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni, allegando certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, indicazioni sulla conservazione, modalità e tempi di somministrazione e posologia. Tale sommi-nistrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte degli operatori scolastici. Il Dirigente Scolastico a seguito di tale richiesta:

Titolo III - DOCENTI

Art. 14 - Norme generali
1. I docenti sono tenuti a cooperare al buon andamento della scuola, a contribuire all’efficacia e all’efficienza del servizio scolastico, ad improntare i propri com-portamenti alla correttezza e alla trasparenza nei confronti degli alunni, dei genitori e di tutto il personale della scuola, ad adempiere a quanto previsto dal Regolamento di Istituto, dal POF, dalle delibere degli organi collegiali, nonché alle indicazioni del dirigente scolastico; tutto ciò nel rispetto della libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione e nell’osservanza degli obblighi di lavoro previsti dal relativo CCNL.
2. I docenti sono tenuti ad osservare rigorosamente il segreto di ufficio e a quant’altro previsto dal D. Lgs. 196/03 in materia di trattamento dei dati personali.
3. I docenti sono tenuti ad informare i genitori sul processo di apprendimento e sul piano di studio personalizzato dei rispettivi figli, attraverso comunicazioni e colloqui programmati secondo il piano annuale delle attività. Per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria ulteriori incontri potranno essere richiesti dai genitori concordando l’orario direttamente con i docenti, mentre per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado i docenti saranno a disposizione per incontri individuali, secondo un calendario inviato alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico.
4. I docenti sono tenuti ad apporre la propria firma per presa visione nelle comunicazioni e circolari trasmesse. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi inseriti nell’apposito registro, o affissi all’albo della scuola, si intendono regolarmente notificati.
5. I docenti non possono utilizzare telefoni cellulari personali durante le attività didattiche. Per esigenze di servizio verrà utilizzato il telefono della scuola, annotando nell’apposito registro data, orario, destinatario e motivazione della telefonata. Analogamente l’uso di Internet è consentito solo per motivazioni didattiche o di aggiornamento personale.
6. Il ricorso al dirigente scolastico per problemi di ordine disciplinare va adottato secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
7. Il docenti coordinatore - o un docente incaricato dall’équipe pedagogica - provvederà ad illustrare agli alunni il presente Regolamento all’inizio dell’anno scolastico e a favorirne la condivisione e l’assunzione responsabile, per quanto riguarda il relativo ambito di pertinenza e secondo criteri di congruenza auxologica.

Art. 15 - Gestione frequenza degli alunni
1. Il docente della prima lezione dovrà annotare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare i nominativi degli alunni assenti nei giorni precedenti e segnalare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione; se l’assenza dell’alunno è superiore a cinque giorni, dovrà accertare la consegna dell’allegato certificato medico. In caso di numerose assenze il docente coordinatore, o un docente dell’équipe pedagogica, è tenuto ad informare il dirigente scolastico, affinché possa procedere a contattare la famiglia.
2. Nell’eventualità un alunno ritardi, questi sarà compunque ammesso in classe; il docente avrà cura di registrare l’orario di entrata, la giustificazione, o la richiesta di giustificazione che dovrà essere consegnata comunque non oltre il giorno successivo. Casi di ritardo abituale dovranno essere segnalati al dirigente scolastico, affinché possa procedere ad adeguati provvedimenti.
3. Il docente responsabile di plesso - eventualmente il docente di classe - può autorizzare l’entrata posticipata o l’uscita anticipata di un alunno, su richiesta motivata da parte di un genitore. Il docente di classe ne prende nota e, nel caso di uscita, dispone per consegnare l’alunno al genitore o delegato. Solo in casi eccezionali, la richiesta potrà essere inoltrata telefonicamente al dirigente o al docente responsabile di plesso, che richiederà, se necessario, un documento alla persona delegata.

Art. 16 - Vigilanza degli alunni
1. I docenti della prima ora di lezione dovranno trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni al fine di assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL.
2. I docenti non dovranno mai lasciare gli alunni soli, sia in aula che durante gli spostamenti in palestra o nei laboratori, sia in qualunque altro momento della permanenza a scuola.
3. Durante l’intervallo, la mensa ed il riposo dopo mensa, il personale docente è responsabile della vigilanza degli alunni, da organizzare in collaborazione con i collaboratori scolastici secondo le esigenze del plesso.
4. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire gli alunni dalla classe. In caso di necessità il docente potrà autorizzarne l’uscita, non più di un alunno per volta, solo dopo aver accertato la presenza di un collaboratore scolastico per assicurare la vigilanza.
5. Nell’eventualità un docente debba per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, è necessario che prima avvisi un collaboratore scolastico, o un collega, affinché possa assicurare la vigilanza degli alunni.
8. Al termine delle lezioni i docenti sono tenuti ad accertare che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi, quindi provvederanno alla vigilanza degli alunni e ad assistere all’uscita nelle modalità previste all’art. 5 Titolo I del presente Regolamento.
9. Nel caso di assenza non prevista di un insegnante, la rispettiva classe verrà divisa a cura del docente responsabile di plesso - o in mancanza dall’insegnante con maggiore anzianità di servizio - e assegnata ai docenti presenti nel plesso fino all’arrivo di un docente supplente.

Art. 17 - Sicurezza
1. I docenti sono tenuti a conoscere il piano di evacuazione della scuola e adempiere a quanto previsto dal piano medesimo. Il docente coordinatore - o un docente incaricato dall’équipe pedagogica - provvederà ad illustrare agli alunni il piano di evacuazione all’inizio dell’anno scolastico e a sensibilizzare sulle tematiche della sicurezza.
2. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni (colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, ecc.).
3. I docenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al docente responsabile di plesso, o direttamente al dirigente scolastico, eventuali situazioni di pericolo, problematicità, disagio; sono tenuti inoltre a segnalare danni o rotture di arredi, strumentazioni, sussidi didattici, ecc.
4. è vietata la somministrazione di medicinali da parte del personale scolastico, se non nelle modalità previste all’art. 13 Titolo II del presente Regolamento; per quanto riguarda la gestione dell’emergenze i docenti, in collaborazione con tutto il personale scolastico in servizio, sono tenuti ad osservare quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento.

Titolo IV - PERSONALE A.T.A.

Art. 18 - Norme comuni
1. Il personale ATA presta servizio secondo gli orari e le funzioni assegnate. La presenza in servizio dovrà essere annotata su apposito Registro di presenza del personale. Eventuali uscite dal luogo di lavoro dovranno essere autorizzate dal dirigente scolastico e annotate regolarmente nel suddetto Registro.
2. Nella consapevolezza che la qualità del rapporto con il pubblico e con il personale è di fondamentale importanza, il personale ATA è tenuto a curare i rapporti con l’utenza ed a collaborare con i docenti per garantire la qualità del servizio.
3. Il personale ATA è tenuto ad osservare il segreto professionale, anche al di fuori dell’orario di lavoro, e a non divulgare dati, fatti o informazioni di qualsiasi tipo di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento dell’incarico conferito; tutto ciò secondo quanto disposto dalla L. 675/96 e successive integrazioni e dal D. Lgs 196/03, in materia di privacy e di trattamento dei dati personali.
4. Il personale ATA dovrà essere munito di un tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro.

Art. 19 - Norme generali
1. Gli assistenti amministrativi attuano il piano di lavoro elaborato dal direttore SGA relativamente alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di vigilanza connesse all’attività dell’istituzione scolastica, in rapporto collaborativo con il dirigente scolastico e con tutto il personale della scuola.
2. Ai fini dell’efficienza e della qualità del servizio dell’istituzione scolastica autonoma, gli assistenti amministrativi saranno responsabilizzati del procedimento assegnato e del rispetto delle scadenze, fissate comunque non oltre 30 giorni.
3. Premesso che il trattamento dei dati rientra nelle competenze specifiche del profilo professionale, gli assistenti amministrativi sono tenuti a rispettare e porre in essere tutte le misure di sicurezza predisposte, garantendo la massima riservatezza, anche tra incaricati non coinvolti nello specifico trattamento.
4. Gli assistenti amministrativi sono tenuti a conoscere i piani di evacuazione e a porre in essere tutte le misure e dispositivi di sicurezza nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Art. 20 - Norme generali
1. I collaboratori scolastici attuano il piano di lavoro elaborato dal direttore SGA, provvedendo alla quotidiana pulizia dei locali scolastici, degli arredi e degli spazi scoperti, nonché all’adempimento di tutte le mansioni previste dal CCNL, compreso lo svolgimento di specifici compiti di assistenza alla persona e di vigilanza degli alunni.
2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche i collaboratori scolastici occupano la postazione assegnata, in modo da presidiare lo spazio di competenza e di essere facilmente reperibili per qualsiasi evenienza.
3. I collaboratori scolastici sono tenuti a comunicare immediatamente al dirigente scolastico, o ai suoi collaboratori, l’eventuale assenza di un insegnante, per evitare che la classe rimanga incustodita.

Art. 21 - Sicurezza
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a conoscere i piani di evacuazione e a controllare in ogni turno di lavoro la praticabilità delle vie di fuga, nonché l’efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza.
2. è vietato collocare mobili, arredi o altro materiale, anche solo temporaneamente, ostruendo le vie di fuga e le uscite di sicurezza. Non è consentito, per ragioni precauzionali di sicurezza, collocare mobiletti accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni.
3. I collaboratori scolastici sono tenuti a comunicare tempestivamente al dirigente scolastico, o ai suoi collaboratori, eventuali situazioni di pericolo, problematicità, disagio; sono tenuti inoltre a segnalare danni o rotture di arredi, strumentazioni, sussidi didattici, ecc.
4. Al termine del servizio i collaboratori scolastici dell’ultimo turno dovranno provvedere a quanto segue: verificare luci spente, rubinetti chiusi, finestre e serrande chiuse di tutti i locali della scuola, chiusura a chiave delle porte dei laboratori, degli uffici; provvedere alla chiusura delle porte esterne e cancelli della scuola, attivare l’impianto di allarme.

Art. 22 - Vigilanza degli alunni
1. I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza degli alunni nei seguenti momenti:

2. I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza degli alunni in altri momenti, allorquando se ne ravvisi la necessità, su espressa richiesta del dirigente scolastico, o del docente responsabile di plesso o dello stesso docente di classe.
3. I collaboratori scolastici assumono la responsabilità della vigilanza degli alunni, nel caso partecipino quali accompagnatori alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

TITOLO VI - ALUNNI

TITOLO V - ALUNNI

Art. 23 - Diritti
1. L’alunno ha diritto ad una formazione culturale adeguata all’età e ad uno sviluppo socio-cognitivo che valorizzi la propria personalità e la propria identità, nel dialogo e nell’apertura verso ogni realtà.
2. L’alunno ha diritto a formulare richieste, a sviluppare temi liberamente scelti, operare discussioni nel rispetto reciproco, a realizzare iniziative autonome all’interno di un progetto condiviso e scelto insieme ai compagni e ai docenti.
3. La comunità scolastica è chiamata ad operare per la realizzazione di una reale solidarietà ed interdipendenza tra tutti i suoi componenti, tutelando la riservatezza di ognuno.
4. L’alunno ha diritto a conoscere il regolamento della comunità scolastica e le decisioni che vengono prese all’interno di tale comunità che lo riguardano.
5. L’alunno ha diritto a partecipare attivamente alla vita della comunità scolastica in modo responsabile, ha diritto ad avere con i docenti e con il dirigente scolastico un dialogo rispettoso e costruttivo riguardo le scelte organizzative ed i criteri di valutazione. Inoltre ha diritto a conoscere le finalità dell’insegnamento per una metacognizione autentica e formativa, ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva anche per favorire processi di autovalutazione in modo da conoscere i propri punti di forza e di criticità, onde migliorare il rendimento scolastico.
6. L’alunno ha diritto a scegliere liberamente, e con l’aiuto dei genitori, le attività opzionali e facoltative offerte dalla scuola. Le stesse saranno organizzate tenendo conto dei suoi ritmi di apprendimento e delle sue esigenze di vita.
7. L’alunno ha diritto al rispetto della propria identità culturale, etnica e religiosa e ad aspettarsi dalla comunità scolastica, iniziative volte ad una migliore accoglienza ed alla tutela del patrimonio religioso e culturale di appartenenza. Inoltre ha diritto a conoscere l’identità religiosa e culturale del paese in cui vive, affinché si possa realizzare una azione educativa interculturale ed interreligiosa.
8. L’alunno ha diritto ad avere nella scuola di appartenenza un ambiente favorevole, confortevole, sicuro secondo le norme attuali sulla sicurezza, ambienti idonei, iniziative per il recupero delle situazioni di svantaggio e di approfondimento per le situazioni di particolare interesse, un’adeguata strumentazione tecnologica, ambienti in grado di recepire le varie necessità delle discipline insegnate.
9. La scuola garantisce la possibilità di riunione e di assemblea agli alunni, anche durante le ore di lezione, per promuovere un’educazione alla democrazia ed alla convivenza civile.

Art. 24 - Doveri
1. L’alunno è tenuto a frequentare le lezioni in modo regolare e ad arrivare a scuola puntuale, è tenuto ad assolvere gli impegni di studi intrapresi e ad avere un abbigliamento adeguato.
2. L’alunno è tenuto ad avere un comportamento rispettoso nei confronti di tutto il personale della comunità scolastica. è tenuto a salutare educatamente chiunque entri all’interno della classe, con il dovuto rispetto e senza distinzioni di ruolo.
3. L’alunno è sollecitato a chiedere il rispetto per i propri diritti purché con un comportamento appropriato.
4. L’alunno è tenuto a rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste nell’ambito dell’istituzione scolastica, in modo da utilizzare correttamente la strumentazione, i sussidi e i materiali didattici, i giochi e gli arredi presenti, con particolare cura delle sedie e dei banchi assegnati.
5. L’alunno è chiamato a condividere la responsabilità di rendere la scuola accogliente negli arredi e nell’atteggiamento, verso chiunque entri in contatto con la comunità scolastica.

Art. 25 - Disciplina
1. Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli alunni precedentemente elencati. Ogni provvedimento disciplinare avrà carattere educativo e riabilitativo finalizzato al ripristino di una corretta relazione interpersonale.
2. La responsabilità disciplinare è sempre personale e l’alunno non potrà essere sottoposto a sanzione senza essere prima ascoltato, per poter esporre in modo esauriente le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare potrà influire sulla valutazione del profitto dell’alunno.
3. Non è possibile sanzionare, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinione dell’alunno, a patto che questa sia stata espressa in modo corretto e rispettoso.
4. La sanzione è sempre temporanea e dovrà indicare un tempo determinato, che sarà comunicato all’alunno. Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado sarà offerta la possibilità di riparare il danno attraverso attività utili alla comunità scolastica. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica saranno prese sempre da un organo collegiale.
5. Il temporaneo allontanamento dello studente sarà disposto solo per casi gravi o per reiterate infrazioni disciplinari e secondo il presente Regolamento. Il periodo di sospensione non potrà superare i cinque giorni. è auspicabile in questo periodo un rapporto più intenso con la famiglia dell’alunno per preparare opportunamente il reinserimento utile dello studente nella comunità scolastica.

Art. 26 - Norme di comportamento degli alunni
1. In aula, nei laboratori, nei servizi igienici e nelle palestre, tutti gli alunni dovranno osservare le norme di comportamento specifiche illustrate all’inizio e durante l’anno scolastico dai docenti e da tutto il personale scolastico. Eventuali danni procurati agli arredi, saranno risarciti da quanti avranno commesso l’infrazione.
2. Gli alunni accederanno alle aule speciali, ai laboratori, alle palestre, in giardino e alla mensa, sotto la guida del docente, eventualmente coadiuvato dal collaboratore scolastico.
3. Gli alunni potranno spostarsi da un locale all’altro o recarsi presso i servizi igienici solo dopo aver ottenuto il permesso dal docente di classe. Non è consentito recarsi nei servizi igienici nella prima ora di lezione, nell’ora dopo l’intervallo e durante l’ultima ora di lezione, salvo per motivi di forza maggiore. Gli alunni della scuola dell’infanzia accederanno ai servizi igienici, accompagnati e accuditi dai collaboratori scolastici.
4. Durante l’intervallo gli studenti potranno parlare e muoversi liberamente con un comportamento corretto e sotto la vigilanza dei docenti e di tutto il personale preposto. Potranno accedere ai servizi igienici in maniera ordinata, permanendo per il tempo strettamente necessario.
5. Tutti gli alunni sono tenuti ad avere il corredo necessario per svolgere le varie attività scolastiche. Per le attività motorie in palestra è richiesto l’uso di scarpe da ginnastica, coloro che ne saranno sprovvisti non parteciperanno alle attività pratiche, rimanendo tuttavia sotto la vigilanza del docente. Gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria sono tenuti ad indossare il grembiule.
6. E' fatto divieto agli alunni di portare a scuola somme rilevanti di denaro o oggetti di valore, per la cui scomparsa, qualunque ne sia la causa, la scuola declina ogni responsabilità.
7. Non è consentito l’uso di telefoni cellulari durante le attività didattiche; per particolari esigenze (es. indisposizione dell’alunno) la comunicazione alla famiglia sarà inoltrata direttamente dall’insegnante o dal personale ATA.

Art. 27 - Sanzioni disciplinari

Violazione
Sanzione
Organo competente
Mancanza ai doveri scolastici
Nota nel diario
Docente
Assenza ingiustificata
Disturbo al regolare svolgimento delle attività scolastiche
Ammonizione nel registro di classe e colloquio con il dirigente scolastico
Docente
Reiterarsi dei casi precedenti
Colloquio con i genitori ed eventuale sospensione dalle lezioni fino a 1 giorno
Équipe pedagogica
Offesa al decoro personale, alle religioni, alle istituzioni, oltraggio al personale
Colloquio con i genitori e sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni
Équipe pedagogica
Danno alle strutture scolastiche, alle attrezzature o a proprietà altrui
Colloquio con i genitori, risarcimento del danno ed eventuale sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni
Équipe pedagogica
e Consiglio d'Istituto

Art. 28 - Organo di garanzia
1. L’istituzione scolastica provvede ad istituire l’Organo di garanzia, con funzioni decisionali sui ricorsi avversi le sanzioni disciplinari irrogate dagli insegnanti e dal dirigente scolastico; l’Organo decide anche delle controversie sorte in merito all’applicazione del Regolamento d’Istituto. E' ammesso ricorso entro 5 giorni dalla comunicazione della sanzione; copia del ricorso dovrà essere inviata per conoscenza anche al dirigente scolastico.
2. L’Organo di garanzia è costituito con l’insediamento del Consiglio d’Istituto e dura in carica per 3 anni. è composto da 7 membri: il dirigente scolastico, il direttore SGA, il presidente del Consiglio di Istituto e 4 membri designati dal Consiglio di Istituto effettivi (2 docenti e 2 genitori) ed uno supplente (per la sostituzione di un membro effettivo nell’eventualità che il procedimento riguardi il proprio figlio). E' presieduto da un presidente eletto dai suoi membri nella componente genitori, alla riunione di insediamento. Il direttore SGA ne cura la convocazione, la redazione dei verbali delle riunioni e la stesura dei provvedimenti adottati.
3. L’Organo di garanzia è regolarmente costituito quando siano presenti almeno tre membri, di cui almeno un genitore, e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti il ricorso si considera accolto. L’Organo risponderà con provvedimento motivato, non impugnabile, entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso stesso. I provvedimenti adottati saranno comunicati tempestivamente ai ricorrenti e al dirigente scolastico. Gli atti e i provvedimenti dell’Organo di garanzia saranno assoggettati alle norme sulla riservatezza degli atti amministrativi.

 
TITOLO VI - GENITORI
Art. 29 - Principi generali
1. I genitori hanno il diritto e il dovere di mantenere, istruire, educare i figli, come previsto dal dettato costituzionale (art.30 - Costituzione della Repubblica Italiana).
 
Art. 30 - Diritti
1. I genitori hanno il diritto di condividere con la scuola l’importante compito dell’educazione e dell’istruzione, pur nella giusta distinzione dei ruoli.
2. I genitori hanno il diritto di partecipare alla vita della comunità scolastica ed interagire attivamente con gli organi preposti, attraverso l’elezione di propri rappresentanti.
3. I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea presso i locali della scuola, previa richiesta di autorizzazione al dirigente scolastico.
4. I genitori hanno il diritto di richiedere ai docenti incontri individuali, oltre a quelli stabiliti dal Piano delle attività annuali, concordando con gli stessi l’orario di ricevimento.
 
Art. 31 - Doveri
1. I genitori sono chiamati ad impegnarsi per rendere consapevoli i propri figli dell’importanza che assume l’azione educativa esercitata dall’istituzione scolastica, per il loro futuro e per la loro formazione culturale e personale.
2. I genitori sono chiamati a stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima educativo utile al successo dell’azione pedagogica e didattica.
3. I genitori sono chiamati a rispondere positivamente alla richiesta di partecipazione alle riunioni programmate, a controllare il lavoro svolto in classe, a leggere le comunicazioni inviate, ad educare i propri figli ad un comportamento corretto e responsabile.
 
Art. 32 - Norme di comportamento
1. Laddove non ci sia trasporto pubblico, i genitori sono tenuti ad accompagnare i propri figli all’ingresso della scuola, ad affidarli all’insegnante o ai collaboratori scolastici preposti e a prelevarli all’uscita.
2. I genitori dovranno indicare il nominativo di eventuali adulti delegati a ritirare il proprio figlio all’uscita della scuola, tramite il modulo apposito disponibile presso l’ufficio di segreteria.
3. I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di ingresso e di uscita dalla scuola.
4. I genitori sono tenuti a giustificare tempestivamente le assenze dei propri figli e di presentare certificato medico indicante la guarigione, in caso di assenza di oltre cinque giorni per malattia.
5. In caso di assenza superiore ai cinque giorni per motivi familiari i genitori sono invitati a darne comunicazione preventiva al docente coordinatore.
6. I genitori sono tenuti a verificare che il corredo scolastico dei propri figli sia adeguato e completo, rispetto agli impegni da assolvere durante il giorno di lezione. Per gli alunni della scuola dell’infanzia è necessario, nel corredo scolastico, inserire un cambio completo di abbigliamento all’interno di una borsa recante il nome del bambino.
7. Non è consentita la permanenza di genitori nelle aule o nei corridoi durante le attività didattiche, fatto salvo il periodo dell’«inserimento» degli alunni della scuola dell’infanzia.
8. Nei casi in cui l’alunno presenti patologie richiedenti la somministrazione di farmaci o particolari menu per il servizio mensa, i genitori sono tenuti a fornire richiesta al dirigente scolastico, allegando documentazione medica, secondo quanto previsto dall’art. 13 Titolo II e dall’art. 38 Titolo VIII del presente Regolamento.
9. E' auspicabile che i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria non portino i figli alle riunioni con il personale docente.
10. E' possibile, in casi di provata necessità, comunicare telefonicamente con i docenti della scuola dell’infanzia e primaria nell’orario di lezione, purché dalle ore 11:00 alle ore 12:00. Eventuali comunicazioni di carattere non didattico possono essere rilasciate al personale scolastico in servizio. Non è possibile comunicare direttamente con gli alunni, salvo casi di emergenza, previa autorizzazione del docente di classe.
 
 
 
 
TITOLO VII
LABORATORI, AULE SPECIALI, BIBLIOTECA, PALESTRA, MENSA SCOLASTICA E SUSSIDI DIDATTICI
 
Art. 33 - Norme generali
1. La scuola è dotata di laboratori, aule speciali, biblioteche, palestre, mense, è fornita inoltre di sussidi e strumentazione tecnologica; tutto ciò ha finalità formative e didattiche di primaria importanza per il successo formativo e per la vita della scuola.
2. Tutti gli alunni hanno diritto di accesso a suddetti locali e di usufruire della strumentazione messa a disposizione. L’accesso deve avvenire in ordine ed esclusivamente sotto la guida dell’insegnante o del personale preposto, l’uso della strumentazione deve avvenire nel rispetto del relativo regolamento.
3. Presso ogni plesso è tenuto un elenco della strumentazione e dei sussidi disponibili, per la consultazione e la responsabilità di custodia si fa riferimento al docente responsabile di plesso. Per i laboratori e le aule speciali il dirigente scolastico all’inizio dell’anno scolastico, a seguito autocandidatura dei docenti e valutazione all’interno del Collegio dei Docenti, procede alla nomina di docenti responsabili.
4. Il personale che utilizza i sussidi è tenuto a registrare la data della presa in consegna nel registro apposito e quella della restituzione, che dovrà avvenire non appena terminato l’utilizzo, per permetterne l’uso a tutti gli interessati. Dovranno essere segnalate nel registro anche eventuali note riguardanti malfunzionamenti o altri problemi riscontrati ed essere notificati al dirigente scolastico o al docente responsabile di plesso.
 
Art. 34 - Organizzazione dei laboratori e aule speciali
1. Il docente responsabile del laboratorio o aula speciale, di cui al precedente articolo, ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d’accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione delle attrezzature, ecc.
2. Il docente responsabile del laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi interessate. L’orario è affisso all’ingresso dei laboratori.
3. Nel caso di danni o manomissioni alle attrezzature o ai locali il docente responsabile del laboratorio, o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente al dirigente scolastico, per l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabilità.
4. Le responsabilità inerenti l’uso dei laboratori, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività, sia per quella di realizzazione delle stesse con gli alunni, competono all’insegnante nei limiti della sua funzione di vigilanza degli alunni.
5. I laboratori dovranno essere lasciati in perfetto ordine. L’insegnante, all’inizio e alla fine della lezione, verificherà l’integrità di ogni strumento; qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all’inizio, l’insegnante è tenuto a dare tempestiva comunicazione al docente responsabile.
6. Ogni laboratorio o aula speciale sarà dotata di registro dove ogni insegnante registrerà la classe e l’orario di utilizzo, e dove annoterà quanto di rilevante eventualmente verificato (malfunzionamenti, materiali da sostituire, ecc.). Il docente responsabile del laboratorio verificherà la corretta compilazione del registro e il rispetto di quanto previsto nel presente articolo da parte di tutto il personale.
 
Art. 35 - Laboratorio multimediale
1. Tutte le classi hanno diritto di accesso al laboratorio multimediale, purché accompagnate e vigilate dai rispettivi docenti; nell’eventualità di una momentanea assenza dall’aula, il docente dovrà essere sostituito da un collaboratore scolastico.
2. L’utilizzo della strumentazione informatica è finalizzato alla didattica, non è consentito agli alunni copiare games, screensaver o altro software, né modificare le impostazioni di scrivania; la navigazione in Internet è consentita solo se guidata dal docente.
3. Ad ogni alunno, o coppia di alunni, verrà assegnata, ove possibile, una rispettiva postazione, in modo da responsabilizzare e individuare i responsabili di un uso scorretto della macchina.
4. Alcuni minuti prima del termine della lezione il docente avrà cura di richiedere lo spegnimento delle macchine, in modo da garantire la corretta procedura di fine sessione.
5. L’accesso al laboratorio sarà regolamentato in osservanza di un orario settimanale predisposto. Eventuali variazioni potranno essere concordate direttamente con i docenti interessati.
6. Il docente che utilizza il laboratorio si impegna a firmare l’apposito registro e si assume la responsabilità di un uso corretto della strumentazione.
 
Art. 36 - Laboratorio musicale
1. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola lo strumento musicale previsto, al fine di poter svolgere le attività didattiche programmate.
2. E' consentito il prestito di strumenti musicali di proprietà dell’istituzione scolastica solo per alcuni casi, a seguito segnalazione del docente e sottoscrizione del genitore nel modulo predisposto. Lo strumento musicale dovrà essere restituito integro e funzionante alla scadenza prefissata, entro comunque la conclusione dell’anno scolastico.
 
Art. 37 - Biblioteca
1. All’inizio dell’anno scolastico sarà nominato un docente con funzione di bibliotecario e con responsabilità della distribuzione e della gestione della biblioteca.
2. L’accesso alla biblioteca sarà disciplinato da un orario di distribuzione; gli alunni potranno accedere a coppie solo durante tale orario, previo consenso del docente di classe; in caso di assenza del bibliotecario l’accesso è vietato.
3. I docenti potranno utilizzare la biblioteca in altri orari per eventuali esercitazioni di classe; per il prestito è necessario concordare l’orario con il bibliotecario.
4. La durata del prestito è fissata in 30 giorni; i libri in prestito dovranno essere riconsegnati integri entro la scadenza prevista; per i libri relativi al conseguimento del patentino è previsto il deposito di una cauzione.
 
Art. 38 - Mensa scolastica
1. L’attività di mensa è da intendersi quale momento educativo e opportunità formativa per gli alunni. Gli insegnanti preposti alla vigilanza solleciteranno gli alunni ad una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, vigileranno educando gli alunni ad un corretto comportamento.
2. I pasti saranno distribuiti esclusivamente dal personale incaricato per tale mansione; in alcun caso gli insegnanti potranno sostituirsi o collaborare con il personale preposto.
3. I menu e le relative tabelle dietetiche dovranno essere esposte in tutte le aule delle classi che usufruiscono del servizio mensa, affinché possano essere oggetto di analisi nell’ambito delle attività di educazione alimentare, con l’obiettivo finale di consapevolizzare gli alunni ad un sano e corretto comportamento alimentare.
4. Analogamente alla elezione degli Organi Collegiali, nelle assemblee dei genitori organizzate all’inizio dell’anno scolastico, si dovrà provvedere alla elezione dei rappresentanti dei genitori per il Comitato mensa, ove previsto dai regolamenti specifici dei vari Comuni.
5. L’orario delle attività di mensa viene definito annualmente nel Piano dell’Offerta Formativa, previa intesa con le Amministrazioni erogatrici del servizio. La campanella di chiusura delle attività didattiche suonerà 5 minuti prima dell’orario previsto per le classi che accederanno alla mensa, al fine di consentire l’espletamento di norme igieniche e un ordinato accesso al locale mensa.
6. I genitori che per validi motivi intendano prelevare il proprio figlio da scuola per la consumazione del pranzo a casa dovranno fare richiesta al dirigente scolastico, che, valutate le motivazioni, potrà concedere l’esonero. Gli alunni esonerati dovranno essere riaccompagnati a scuola nei cinque minuti precedenti l’inizio delle lezioni pomeridiane.
7. Richiesta di menu particolari a causa di intolleranza per alcuni alimenti, allergia, o altra patologia o problema medico, dovrà essere documentata con certificazione specialistica o pediatrica; in essa dovrà essere precisata: patologia, grado di intolleranza, elenco degli alimenti non consentiti ed elenco di quelli permessi, periodo per cui viene richiesta la variazione del menu.
 
 

 

TITOLO VIII - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Premessa
I viaggi di istruzione e le visite guidate sono da intendersi quali momenti di arricchimento dell’offerta formativa, al fine di aprire la scuola all’ambiente esterno e consentirne la fruizione sotto vari aspetti culturali. Sono quindi da considerarsi attività didattiche di alto valore e pertanto necessitano di adeguata progettazione, predisposta dalle équipe pedagogiche nei tempi e nei modi opportuni, così da favorire il concreto conseguimento di specifici obiettivi formativi. Per garantire l’efficacia formativa è necessario che agli alunni medesimi siano preventivamente forniti tutti gli elementi conoscitivi e didattici per essere documentati sulle finalità e i contenuti delle iniziative.
 
Art. 39 - Tipologia delle visite guidate/viaggi d’istruzione
a) Visite guidate nel territorio provinciale in orario scolastico.
Sono finalizzate ad una miglior conoscenza del territorio circostante e delle sue valenze ambientali, produttive, artistiche, culturali, architettoniche, storiche, religiose.
Devono essere proposte, in sede di programmazione, dai Consigli di classe, interclasse e intersezione ed autorizzate dal dirigente scolastico.
Nella domanda di autorizzazione, oltre alle motivazioni, alle linee generali di organizzazione, ai tempi di durata, dovrà essere indicato il mezzo di trasporto che si intende utilizzare (bus pubblico o privato) e i nominativi degli insegnanti accompagnatori (1 ogni 15 alunni). I docenti organizzatori dovranno verificare che ciascun alunno partecipante abbia consegnato il consenso e l’autorizzazione annuale firmata dal genitore o da chi esercita la patria potestà.
b) Visite guidate entro od oltre il territorio provinciale con durata superiore al normale orario scolastico.
Sono finalizzate a visitare località di interesse ambientale, storico, artistico, culturale, e da intendersi quali momenti di approfondimento e ampliamento delle esperienze conoscitive. Prevedono la procedura di richiesta di autorizzazione concessa da parte dei genitori, ai sensi della C. M. 291/92.
c) Viaggi di istruzione con durata superiore ad un giorno.
Si effettuano soltanto per gli alunni delle classi terminali della scuola secondaria di primo grado. Sono finalizzate a viaggi in città d’arte o in altri luoghi di notevole valenza culturale e ambientale, a coronamento di attività didattiche a carattere interdisciplinare. Prevedono la procedura di richiesta di autorizzazione da parte di entrambi i genitori, ai sensi della C. M. 291/92.
d) Viaggi connessi ad attività sportive.
Consentono agli alunni di partecipare a manifestazioni sportive, di intrinseca valenza formativa, organizzate in ambito provinciale ed oltre.
 
Art. 40 - Destinatari
Destinatari sono tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto.
La partecipazione dei familiari degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria potrà essere consentita, a condizione che: a) non comporti oneri a carico del bilancio dell’Istituto; b) tutti i partecipanti si impegnino a seguire le attività programmate per gli alunni; c) i familiari provvedano ad una personale copertura assicurativa.
 
Art. 41 - Iter procedurale e tempistica
a. Novembre: le équipe pedagogiche individuano gli itinerari in relazione al POF e alla programmazione.
b. Dicembre: i Consigli di classe, interclasse, intersezione, con la componente genitori, verificano la fattibilità delle visite guidate/viaggi di istruzione proposti, vengono altresì individuati i docenti accompagnatori, vengono scelti i periodi di effettuazione, viene compilata la scheda tecnica relativa ad ogni uscita, con relativa delibera.
c. Gennaio: il Collegio dei Docenti definisce il piano annuale delle visite guidate/viaggi di istruzione.
d. Febbraio: il dirigente scolastico, il direttore SGA, il docente incaricato - e successivamente con delibera del Consiglio di Istituto - verificano la fattibilità del piano sotto l’aspetto organizzativo ed economico. Vengono scelte le agenzie di viaggio e le ditte di trasporto. Vengono inviate le richieste di preventivo. Viene stipulato il contratto con le agenzie di viaggio e le ditte di trasporto che si siano dimostrate più economiche e comunque affidabili. Viene conferito l’incarico agli insegnanti accompagnatori. Viene predisposta la documentazione. Viene acquisita l’autorizzazione delle famiglie. Vengono raccolte le quote di partecipazione. Vengono eventualmente predisposti interventi di solidarietà.
e. Febbraio, marzo, aprile e inizio maggio: vengono effettuate le visite guidate/viaggi di istruzione con orario superiore all’orario scolastico ordinario.
f. Maggio: monitoraggio delle visite guidate/viaggio d’istruzione a cura dei docenti referenti.
g. Maggio e giugno: il direttore SGA dispone per il saldo delle fatture alle agenzie di viaggio e alle ditte di trasporto.
 
Art. 42 - Modalità di organizzazione e di partecipazione
1. E' fatto obbligo per le équipe pedagogiche proporre visite guidate o viaggi di istruzione che non siano gravosi economicamente per le famiglie, in modo da favorire la più ampia partecipazione possibile degli alunni. Allo scopo di consentire la partecipazione di tutti gli alunni è possibile l’esonero parziale dal pagamento della quota di partecipazione, nei casi di palese difficoltà economica. Gli insegnanti di classe, previo colloquio con i genitori interessati, dovranno farne richiesta al dirigente scolastico. La copertura finanziaria di tali interventi di solidarietà sarà a carico del fondo POF, nel quale sarà previsto a questo fine l’accantonamento annuo del 10%.
2. E' fatto obbligo assicurare la partecipazione di almeno i 3/4 degli alunni componenti le singole classi destinatarie della visita guidata/viaggio di istruzione programmato.
3. E' necessario il consenso della componente dei genitori del Consiglio di classe, interclasse o intersezione, previa adeguata informazione su itinerari, finalità didattiche, previsioni di spesa.
4. E' necessario reperire 1 docente accompagnatore per ogni 15 alunni, nonché 1 docente di sostegno (o comunque un ulteriore docente di classe) ogni due alunni diversamente abili; possono partecipare i collaboratori scolastici, i quali si assumeranno gli stessi oneri dei docenti accompagnatori.
5. E' fatto obbligo che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
6. E' fatto divieto organizzare visite e viaggi nell’ultimo mese di lezione, salvo particolari esigenze, quali attività sportive, concorsi, progetti particolari.
 
Art. 43 - Vigilanza e comportamento degli alunni
1. Durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, i docenti eserciteranno la vigilanza per tutto il tempo in cui gli alunni sono loro affidati. Non è perciò consentito concedere agli alunni momenti di libertà.
2. Gli alunni non potranno allontanarsi dal gruppo per nessun motivo. Per qualsiasi problema dovranno fare riferimento agli insegnanti accompagnatori.
3. Gli alunni dovranno portare con sé, in modo visibile, il tesserino identificativo fornito dalla scuola.
4. Gli alunni sono tenuti al rispetto delle persone, delle cose e dei regolamenti dei luoghi visitati.
 
Art. 44 - Aspetti organizzativi
1. La scelta dell’agenzia di viaggio o della ditta di trasporto, scelta che dovrà tener conto del dato economico, non potrà prescindere dal vaglio di documentazione che ne attesti l’alta affidabilità. Dovranno essere richiesti almeno tre preventivi ad agenzie o ditte di autotrasporto diverse. I contatti con tali ditte saranno tenuti esclusivamente dal dirigente scolastico, o da suo delegato, con il supporto del personale di segreteria. Una commissione, composta da dirigente scolastico, direttore SGA, un assistente amministrativo ed il docente incaricato con funzione specifica, procederà all’apertura delle buste, al controllo, al confronto dei preventivi e alla scelta delle agenzie di viaggio e/o ditte di trasporto, scelta che sarà poi oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto.
2. Documentazione da acquisire agli atti:
a. Elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe di appartenenza.
b. Modulo di autorizzazione firmato dai genitori degli alunni.
c. Elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte circa l’assunzione dell’obbligo di vigilanza.
d. Programma analitico della visita guidata/viaggio d’istruzione e relazione illustrativa degli obiettivi formativi, culturali e didattici.
e. Prospetto comparativo delle offerte delle agenzia di viaggio; salvo casi particolari da documentare appositamente, dovranno essere interpellate almeno tre agenzie di viaggio.
f. Certificazioni varie riguardanti l’automezzo da utilizzare e tutte le misure di sicurezza previste. Polizze assicurative contro gli infortuni.
g. Feedback visite guidate/viaggio di istruzione per il monitoraggio.
 

TITOLO IX - Interventi di esperti
per lo svolgimento di attività e insegnamenti facoltativi e integrativi ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa

Visto il D.P.R. 275/99 che regolamenta l’autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della L. 59/97, consentendo ad esse possibilità di realizzare progetti specifici di ampliamento dell’offerta formativa;
Visto il D. Lgs. 59/04 che all’art. 7 c. 4 per la scuola primaria e all’art. 10 comma 4 per la scuola secondaria di 1¡ grado consente alle istituzioni scolastiche di stipulare nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti, che richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti in organico;
Visto il D.I. 44/01 che all’art. 40 attribuisce alle istituzioni scolastiche autonome la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
Visto il D.I. 44/01 che all’art. 33 comma 2 affida al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative a contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
l’intervento di esperti per lo svolgimento di attività e insegnamenti facoltativi e integrativi ai fini dell’arricch
imento dell’offerta formativa sarà disciplinato dai seguenti articoli:

Art. 45 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di individuazione e di intervento di esperti interni ed esterni, i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, non strettamente riconducibili al profilo professionale dei docenti assegnati alle scuole dell’Istituto.
2. Le seguenti disposizioni sono finalizzate a garantire qualità delle prestazioni e soddisfare criteri di efficacia, economicità e pubblicità degli specifici provvedimenti amministrativi, ai sensi della L. 241/90 e successive integrazioni.

Art.46 - Procedure per l’individuazione degli esperti
1. All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente scolastico, sulla base del Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti, in considerazione della progettazione didattica dei singoli plessi, valuterà le attività per la cui realizzazione si richiede l’intervento di consulenza o di collaborazione didattica da parte di esperti. Verificherà quindi l’esistenza di specifiche competenze professionali e disponibilità ad effettuare ore aggiuntive tra il personale docente all’interno dell’Istituto.
2. Nell’eventualità di irreperibilità di risorse interne di cui al precedente comma, il dirigente scolastico, coadiuvato da un docente con funzione strumentale al POF, verificherà la possibilità di consulenze e collaborazioni didattiche da parte di esperti di istituzioni, associazioni, nonché soggetti privati senza alcun onere finanziario per l’Istituto. In caso affermativo il dirigente scolastico e un docente, tra quelli che richiedono l’intervento, procedono ad un colloquio con l’esperto, volto ad accertare competenze specifiche e concordare metodologia e strategie della prestazione.
3. Nell’eventualità di irreperibilità di risorse esterne di cui al precedente comma, il dirigente scolastico, coadiuvato da un docente con funzione strumentale al POF e dal direttore SGA, verificate le risorse finanziarie disponibili, provvederà ad un bando per il reclutamento di esperti, specificando:

4. La procedura di individuazione dell’esperto avrà evidenza pubblica, tramite avviso da affiggere all’albo e se possibile da pubblicare sul sito internet dell’Istituto.

Art. 47 - Criteri di scelta e individuazione dei contraenti
Ai fini della elaborazione di una graduatoria dei candidati, verranno valutati requisiti e titoli sulla base di quanto segue:

Art. 48 - Determinazione del compenso
Il compenso da corrispondere all’esperto per ogni ora di prestazione, tenuto conto del tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto, sarà stabilito nella misura di seguito specificata:

Art. 49 - Conferimento dell’incarico e stipula del contratto
1. L’incarico sarà conferito mediante

2. In ogni caso il conferimento sarà subordinato all’accettazione del presente Regolamento e alla copertura assicurativa. L’accettazione comporta inoltre la partecipazione all’attività di programmazione in collaborazione con l’équipe pedagogica, allo svolgimento delle attività in compresenza con il docente titolare e all’assolvimento di tutto quanto è previsto dal progetto in riferimento all’intervento dell’esperto.
3. Nel contratto di prestazione d’opera dovranno essere specificati:

4. L’ Istituto, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, s’impegna a raccogliere e a trattare i dati del prestatore per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto e solo per i successivi adempimenti di legge. Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto nella persona del suo legale rappresentante.
5. L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il rapporto, qualora a suo insindacabile giudizio, l’attività non venga svolta in modo efficace in relazione agli obiettivi prefissati.
6. La natura giuridica del rapporto di lavoro, che si instaura con il contratto, è quello di tipo privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La disciplina che lo regola è pertanto quella stabilita dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.
7. I contratti di prestazione d’opera non possono avere durata superiore all’anno scolastico. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
8. E' istituito presso la segreteria dell’Istituto un registro degli incarichi esterni, in cui dovranno essere indicati i nominativi degli esperti incaricati, l’oggetto dell’incarico e l’eventuale importo dei compensi corrisposti.
9. L’Istituto, nel caso di mancata attivazione del progetto, non procederà alla stipula del contratto.
10. Nell’eventualità in cui l’aspirante individuato come contraente non possa accettare per sopraggiunti motivi personali, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Art. 50 - Autorizzazione dipendenti pubblici
1. Ai fini della stipula dei contratti con i dipendenti di altra amministrazione pubblica sarà richiesta preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/01.
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente sarà comunicato annualmente al Dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12-16 del D. Lgs. 165/01.